Duepiu.Net, vivere meglio in coppia, seduzione, speciali, costume

Duepiu.Net, vivere meglio in coppia

Google

Buon giorno, oggi è sabato 17 maggio 2008

Psicologia/Tutto sulle terapie

psicologia
 
 

pubblicità

Tutto sulle terapie

I codici deontologici

I codici deontologici

Le prescrizioni che elenchiamo non sono specifiche di un dato Ordine Professionale e quindi di una particolare figura professionale, ma si riferiscono più in generale a un codice di condotta che si applica a tutti i terapeuti  (psichiatri, psicoterapeuti, psicologi, terapeuti, sessuologi, sessuologi medici) che fanno capo a un Ordine, sono iscritti a un Albo Professionale e sono legalmente abilitati all’esercizio della professione.

Prescrizioni e definizioni generali
L’operatore terapeutico a indirizzo psicologico considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stesse e gli altri, e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.

Responsabilità e influenza sugli altri
Il terapeuta è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che nell'esercizio professionale può intervenire significativamente nella vita degli altri, e pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei suoi pazienti. Il terapeuta è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Doveri del terapeuta, diritti del paziente
Nell'esercizio della professione il terapeuta rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione e all'autonomia del paziente, e ne rispetta opinioni e credenze astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori. Non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Tutela con ogni mezzo e in ogni caso il diritto del paziente alla riservatezza, alla non-riconoscibilità e all’anonimato. Non suscita aspettative infondate, e si adopera perché sia rispettata il più possibile la libertà di scelta del paziente riguardo al professionista a cui rivolgersi.

Il segreto professionale
I terapeuti sono strettamente tenuti al segreto professionale, e quindi non possono rivelare notizie, fatti o informazioni appresi durante il rapporto professionale, né possono informare altri circa le prestazioni professionali già effettuate o programmate.

Se un paziente è pericoloso, il terapeuta ha l’obbligo di denunciarlo?
Sì, se si prospettano pericoli oggettivamente gravi per altri soggetti o per il paziente stesso. Ma nel farlo, il terapeuta si limiterà a riferire lo stretto necessario relativamente a quanto è venuto a conoscere del paziente in ragione del rapporto professionale. In generale, e a meno che non ricada nei casi nei quali la legge prevede l’obbligo di referto o di denuncia, il terapeuta si asterrà dal rendere testimonianza.

Che cosa succede se un terapeuta collabora con un altro professionista tenuto al segreto professionale?
Nemmeno in questo caso il terapeuta potrà violare il segreto professionale, ed è tenuto a condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie alla collaborazione.

La condotta del terapeuta durante la terapia
Il terapeuta non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone, e accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle sue competenze.
Il terapeuta non può adottare condotte lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizzerà il suo ruolo o i suoi strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri vantaggi indebiti.
Il terapeuta si asterrà dall’intraprendere o dal proseguire la terapia qualora problemi o conflitti personali che interferiscono o potrebbero interferire con l’efficacia delle sue prestazioni le rendano inadeguate o dannose alla persona cui sono rivolte. Allo stesso modo, eviterà commistioni indebite tra il ruolo professionale e la vita privata se queste possono interferire con l’attività professionale.
Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali il terapeuta ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.

Che cosa succede quando la terapia non produce i risultati previsti?
In questo caso, se si accorge che il paziente non trae alcun beneficio significativo dalla cura, né è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà alcuno in futuro, il terapeuta valuterà la situazione ed eventualmente proporrà al paziente l’interruzione del rapporto terapeutico. Qualora il paziente lo richieda, il terapeuta è tenuto a fornirgli le informazioni necessarie a cercare altri interventi e altri operatori.

Le tariffe
All’inizio del rapporto il terapeuta pattuisce il compenso professionale con il paziente. Il compenso pattuito non può essere subordinato all’esito o ai risultati della terapia, e il terapeuta è tenuto al rispetto delle tariffe minime e massime dell’Ordine Professionale di riferimento. Nella fase iniziale del rapporto con il paziente, il terapeuta è tenuto a fornirgli informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le loro modalità e finalità, e a informarlo circa i limiti giuridici della riservatezza.
Nell’esercizio della sua professione al terapeuta è vietata qualsiasi forma di compenso diversa dal corrispettivo pattuito per la prestazione professionale. Al terapeuta è vietata anche qualunque attività che in ragione del suo rapporto con il paziente possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, a esclusione ovviamente del compenso pattuito.

Osservazioni
Un terapeuta abilitato alla professione è una persona che ha compiuto un percorso educativo e formativo molto esigente, del quale l’Ordine - ed eventualmente l’Associazione, la Società o l’Istituto cui fa capo - si fanno garanti. Essi certificano e garantiscono la qualità e le competenze di base dei professionisti. Molti terapeuti hanno ottenuto l’abilitazione dopo un periodo di tirocinio nelle istituzioni pubbliche, altri dopo una lunga e impegnativa analisi personale. Per quanto rigido e severo possa essere un codice deontologico, è evidente che la moralità nell’esercizio della professione attiene in primo luogo alla persona, come pure l’umanità, la sensibilità, la capacità di ascolto e di comprensione. Evitare di abusare in qualunque forma di un paziente che si presenta in uno stato di sofferenza e di fragilità è questione che prescinde da ogni norma, e cui è sufficiente come regola il comune buonsenso. La funzione del terapeuta, indipendentemente dal suo orientamento teorico, consiste in definitiva nel permettere al paziente di impegnarsi in un cammino personale quanto più possibile libero da qualsiasi condizionamento, compreso quello della relazione terapeutica.

Che cos’è un codice deontologico?
Il codice deontologico è un complesso di norme etiche e sociali che disciplinano l'esercizio di una data professione. Queste norme regolano e disciplinano le modalità in cui si svolge l’attività terapeutica, ne chiariscono i limiti e le implicazioni, e garantiscono e tutelano i diritti dei pazienti

Esercizio dell’attività psicoterapeutica:
Legge no. 56 del 18 febbraio 1989, art. 3

1. L'esercizio dell’attività psicoterapeutica è subordinato a una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione  

Osservatori permanenti
Presso gli Ordini Professionali e le Associazioni, Società o Istituti sono normalmente presenti Osservatori permanenti sul Codice Deontologico o strutture equivalenti,, regolamentati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine relativo o dall’Associazione, Società o Istituto.


Le informazioni fornite da questo sito intendono supportare, e non sostituire, la relazione tra il paziente/visitatore del sito e il suo medico di riferimento.

torna indietro

segnala a un amico

inzio pagina

Pagina aggiornata al 19/04/2007

copyright © duepiu.net 2000-2008, tutti i diritti riservati